1. Ai fini della trasmissione dei dati ai registri regionali e delle province autonome istituiti ai sensi dell'articolo 2, ciascuna struttura, pubblica o privata, autorizzata ad effettuare interventi di plastica mammaria predispone per ogni impianto protesico un foglietto illustrativo, contenente informazioni dettagliate circa il materiale di riempimento utilizzato nella protesi, la durata dell'impianto, gli effetti collaterali dell'intervento e la presenza di eventuali controindicazioni.
2. Preventivamente all'effettuazione di qualsiasi intervento di plastica mammaria, le strutture di cui al comma 1 provvedono a conseguire, da parte della paziente, una dichiarazione scritta attestante la presa in visione del foglietto illustrativo di cui al medesimo comma 1 e l'accettazione dei rischi connessi all'impianto protesico.
3. Per la manifestazione del consenso di cui al comma 2, che costituisce elemento necessario ai fini dell'esecuzione dell'intervento di plastica mammaria, è richiesta la maggiore età.
4. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano definiscono le linee guida per la compilazione del foglietto illustrativo di cui al comma 1 e per l'acquisizione del consenso scritto previsto dal comma 2.